Da: http://mattidalegale.blogspot.it/
Il dibattito sulla violenza verso le donne torna purtroppo ciclicamente, riproponendo ogni volta l’attenzione sul cosiddetto “stalking”; pertanto è bene analizzare alcuni punti critici della attuale legislazione italiana in materia, in gran parte dettata dal decreto-legge n. 11/2009. Tale atto normativo ha introdotto l’art. 612-bis nel codice penale sotto la denominazione “atti persecutori” e una serie di misure anche extrapenali, come l’ammonimento dello “stalker” da parte del Questore.
I primi problemi emergono già nella formulazione dell’art. 612-bis. Schematizzando, lo “stalker” è colui che con condotte ripetute minaccia o molesta taluno in modo tale da determinare uno di questi eventi: a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; b) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; c) una alterazione delle abitudini di vita della vittima.
Prima domanda: perché il legislatore ha vincolato la punibilità dello stalker alle condizioni psicologiche della vittima, anziché punire direttamente le azioni del persecutore? In poche parole, lo stalking esiste solo se la vittima dimostra uno degli eventi sopra descritti, il che a volte può essere molto difficile. In mancanza di tale prova, i ripetuti atti dello stalker non seguiti da uno di quegli eventi possono essere declassati ai reati di minaccia o di molestia, che il nostro codice punisce in modo molto ma molto blando.
Ma poi perché lo stato di ansia o di paura deve essere “perdurante” e “grave”? La condotta dello stalker non è già grave in sé? E chi stabilisce la gravità dell’ansia, dato che si tratta di un concetto estremamente variabile in base al carattere della vittima?
Oppure chi stabilisce se il timore per l’incolumità è “fondato”, dato che anche questo aspetto è molto vago? E ancora: la “relazione affettiva” che deve legare la vittima a una terza persona quando sussiste? Se, ad esempio, la vittima conosce una nuova persona dopo la fine della relazione con lo stalker, quand’è che la semplice conoscenza si trasforma in “relazione affettiva”?
A questo punto, è inutile soffermarsi sul terzo evento, quello dell’alterazione delle proprie abitudini di vita come conseguenza delle condotte dello stalker, poiché dovrebbe essere chiaro che anche questo è un concetto molto fumoso e difficile da dimostrare.
Il risultato è che la vittima deve sopportare un onere probatorio molto pesante: deve dimostrare gli atti di molestia o minaccia, deve dimostrare che sono reiterati e, inoltre, deve dimostrare che sono causalmente finalizzati a determinare l’evento prescritto dalla legge e, ovviamente, deve dimostrare l’esistenza dell’evento. La vittima che, ad esempio, è in un forte stato di soggezione psicologica ma non in uno stato di perdurante e grave ansia certificato (da uno psicologo ad esempio), che area di tutela può richiedere alla legge?
Considerate, poi, che la vittima di stalking raramente ha le conoscenze adeguate per “inquadrare” formalmente ciò che sta subendo di fronte alle Forze dell’ordine o alla Magistratura, per cui dovrà chiedere assistenza legale ad un avvocato per non rischiare di riportare i fatti in un modo troppo vago. E’ solo grazie ad un avvocato che i fatti e le emozioni della vittima possono trovare una “traduzione” dal punto di vista legale e soddisfare tutti i requisiti richiesti da una norma così confusa; il rischio è quindi l’impossibilità di procedere verso lo stalker per la difficoltà di fornire prove adeguate.
Ciò ci porta ad un ulteriore problema: la normativa è ancor più lacunosa sugli aspetti procedurali. Il reato è infatti punibile, quando non ci sono aggravanti, su querela della vittima: vuol dire che lo stalker non può essere punito se non è la vittima a chiederlo espressamente, non basta la denuncia di un genitore o un amico. Un’assurdità, visto che molte volte la pressione psicologica esercitata dallo stalker spinge la vittima a non rivolgersi alle istituzioni. La mancanza di querela esclude peraltro l’arresto dello stalker, che in generale non è nemmeno obbligatorio; se ci aggiungiamo che non è consentito neppure il fermo dell’indiziato, il quadro è quasi completo.
Altro aspetto critico è che la pena massima (sempre in assenza di aggravanti) è la reclusione fino a quattro anni: basta un discreto avvocato per ottenere una pena inferiore ai tre anni, per esempio scegliendo un rito alternativo (rito abbreviato o patteggiamento), e lo stalker può chiedere l’affidamento ai servizi sociali evitando il carcere. Se oltre ad un rito alternativo, poi, si ottiene anche una sola attenuante (per esempio le attenuanti generiche: lo stalker ha collaborato nel processo, non ha precedenti, ha mostrato prima nel processo una seria propensione a non ripetere le sue condotte etc.), si può scendere sotto i due anni di reclusione e c’è addirittura la sospensione della pena. E molti centri antiviolenza osservano che uno stalker su tre torna a perseguitare la vittima perfino dopo la condanna… figuriamoci in caso di impunità.
Ma qui rischiamo di andare in un altro campo, ben più esteso, che riguarda il malfunzionamento del sistema penale in genere… e quindi per il momento è meglio fermarsi, almeno per non infierire sulle vittime.