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Le multe: alcune cose da sapere

multa1Una delle esperienze più seccanti nella vita di tutti i giorni è tornare verso la nostra automobile e trovare sotto il tergicristallo una temutissima multa. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, chi ci ha lasciato il biglietto d’auguri sa il fatto suo (del resto è pagato per questo); tuttavia, di seguito riporterò una breve ed informale guida per conoscere almeno gli aspetti fondamentali previsti dalla legge e tutelarsi, ove possibile, dalle sanzioni, ricordando che su quest’altro post ci sono alcuni consigli per evitare la perdita di preziosi punti della patente.
Per cominciare, bisogna sapere subito che l’atto che troviamo sotto il tergicristallo non è il vero e proprio verbale emesso dall’organo, ma è una sorta di avviso di cortesia che ci fa conoscere l’intenzione dell’agente accertatore di procedere all’emissione del verbale di contestazione.
La “multa”* sotto il tergicristallo, quindi, non è autonomamente impugnabile: serve più che altro a consentire all’automobilista di pagare in misura ridotta evitando le spese per la notifica del verbale o, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni, di pagare il 30% in meno dell’importo previsto dal codice.
Di regola, infatti, il verbale dev’essere contestato immediatamente al trasgressore, a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dal codice della strada (es.: assenza del trasgressore, veicolo lanciato ad eccessiva velocità, passaggio col semaforo rosso etc.).
Quando non è possibile la contestazione immediata, l’accertatore lascia l’avviso di cortesia (chiaramente se il veicolo è fermo, ad esempio in divieto di sosta e in assenza del conducente), oppure procede alla redazione del verbale e alla notifica che normalmente avviene a mezzo posta, indicando in entrambi i casi il motivo della mancata contestazione immediata.
E’ quindi inutile, come fanno in molti, gettare via o ignorare la multa trovata sotto il tergicristallo, visto che non è quello l’atto con il quale si contesta l’infrazione e, anzi, se si è nel torto è più utile pagare subito in misura ridotta. Le possibilità che l’agente accertatore non proceda a redigere il verbale sono, infatti, molto poche.
E’ anche inutile non ritirare la multa che il postino vuole consegnarci, o ignorare l’avviso che ci viene lasciato in cassetta per indicare che c’è un atto da ritirare presso l’ufficio postale: se il destinatario viene messo nella condizione di ricevere l’atto, ma non lo ritira volontariamente o nei termini di legge, la notifica si intende comunque perfezionata.
Se il verbale viene contestato subito, il conducente può fare ricorso nei termini di legge (sessanta giorni per il ricorso al Prefetto, trenta per il ricorso al Giudice di Pace). Il pagamento della sanzione, però, preclude la possibilità di fare ricorso.
Un’alternativa ai ricorsi è presentare un’istanza in autotutela all’Ente che ha emesso il verbale, che ha il potere di correggere o annullare un atto illegittimo: tuttavia, è consigliabile percorrere questa strada solo in presenza di irregolarità o errori evidenti commessi dagli accertatori (es.: per un errore di trascrizione della targa, viene sanzionato un veicolo che in realtà era imbarcato per un viaggio).
Se non c’è contestazione immediata, il termine per presentare ricorso decorre dal momento in cui l’atto viene notificato al destinatario: è importante sapere che l’organo procedente ha novanta giorni di tempo dal giorno dell’infrazione per notificare il verbale, altrimenti lo stesso può essere invalidato dal Prefetto o da Giudice. Ma attenzione: se l’ufficio procedente deve compiere delle ricerche per risalire al proprietario del mezzo o al trasgressore, il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui lo stesso ufficio sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’identità di tali soggetti.
Il verbale, di regola, deve essere infatti notificato sia al trasgressore che al cosiddetto “obbligato in solido”, cioè al proprietario del veicolo o comunque al titolare di altri diritti sul veicolo stesso.
Quando non viene identificato il trasgressore, gli organi accertatori notificano il verbale all’obbligato in solido e, se l’infrazione comporta la perdita di punti sulla patente, sarà necessario indicare i dati dell’effettivo trasgressore entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, pena l’emissione di un altro verbale.
Come si può notare, le procedure previste dalla legge sono estremamente dettagliate e, sopra, sono stati omessi per brevità aspetti di fondamentale importanza. Il consiglio, quindi, è quello di rivolgersi in tempi brevi ad un legale quando si ritiene di essere dalla parte della ragione.
* = per la precisione, il termine informale “multa” è errato perché la multa è una sanzione pecuniaria prevista per i reati più gravi. Nel linguaggio di tutti i giorni, questo termine viene utilizzato per indicare il preavviso lasciato sotto il tergicristallo o il vero e proprio verbale di accertamento della violazione al codice della strada.

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